[gtranslate] QUANDO L'ARBITRATO E LA MEDIAZIONE POSSONO ESSERE UN'OTTIMA ALTERNATIVA A UNA CAUSA - WHAT-U

di Manuela Parodi

Arbitrato, negoziazione, mediazione spesso sono concetti che per i comuni mortali o sono sconosciuti oppure per chi è un pochino più informato, non sempre sono così chiari, perché sembrano simili. Così finché non ci si ritrova in una controversia che ci obbliga ad approfondirne la specifica utilità, il loro contributo resta poco famigliare e nei peggiori dei casi nebuloso. Per capirne qualcosa in più What-u ha chiesto intervistato

Stefano Azzali, Direttore della Camera Arbitrale di Milano, società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi

Stefano Azzali, Direttore della Camera Arbitrale di Milano, società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. E a lui abbiamo chiesto che cosa è un arbitrato e per quale tipologia di controversie può servire. «L’arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. Caratteristica fondamentale dell’arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite, chiamati arbitri, tra tecnici ed esperti della materia. Grazie all’arbitrato si arriva a una vera e propria sentenza, il lodo arbitrale. L’arbitrato è particolarmente adatto per risolvere liti in ambito internazionale, anche a seguito della sottoscrizione di convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati. Il lodo arbitrale è infatti riconosciuto in gran parte del mondo e questo rappresenta un importante vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse. È importante ricordare», prosegue Azzali, «che per ricorrere all’arbitrato è necessario il consenso delle parti, generalmente manifestato in fase contrattuale con l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto o nello statuto sociale. Se non è presente una clausola arbitrale, una volta insorta la lite le parti possono stipulare un compromesso. Il principale vantaggio di questa scelta», sottolinea Azzali, «sta innanzitutto nel fatto che offre assistenza a tutti coloro che ne fanno richiesta, dalla predisposizione della clausola arbitrale fino alla conclusione del procedimento. Gli altri principali vantaggi sono rappresentati dai tempi del procedimento e dai costi. Difatti», spiega Azzali, «si può infatti arrivare al lodo arbitrale in sei mesi, ovvero in tempi ben più brevi di quelli offerti dalla giustizia statuale , con un conseguente vantaggio economico per le parti. Inoltre i costi, determinati sulla base del valore di controversia, sono prevedibili a monte in quanto fissati dalle Tariffe allegate al Regolamento. La Camera Arbitrale è a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di pagamento. Infine, va sottolineato che si tratta di un procedimento flessibile, costruito sulle esigenze delle parti e quindi adattabile alle peculiarità del caso». Ma dove si comincia? «Basta inserire una clausola arbitrale nel contratto in relazione al quale è insorta la lite oppure se questa clausola non è stata inserita, a lite insorta è possibile sottoscrivere un compromesso. Statisticamente è raro che un arbitrato nasca da compromesso, in quanto difficilmente le parti già in lite riusciranno a concordare sulla modalità di risoluzione della controversia». Che cosa è la clausola arbitrale? «È la clausola attraverso la quale le parti concordano di affidare la decisione di eventuali controversie a uno o più arbitri. Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale è necessario che le parti facciano esplicito riferimento all’istituzione e al suo Regolamento all’interno della clausola arbitrale».

Chi desidera avvalersi del servizio, può inserire nei propri contratti una clausola arbitrale secondo i modelli reperibili in italiano e in inglese sul sito internet della Camera (https://www.camera-arbitrale.it/it/Arbitrato/Clausole.php?id=63)

Ma quanti sono gli arbitrati della Camera Arbitrale? «Nel 2018 la Camera Arbitrale ha ricevuto 130 nuove domande di arbitrato nelle quali sono state coinvolte 323 parti, società di capitali nel 61% dei casi, ma anche società di persone, imprese individuali, professionisti. Di queste, si rileva che il 31% proviene da Milano, il 44% dal Nord Italia; più in generale, il 90% delle parti proviene dall’Italia mentre il 10% dall’estero». Quali sono le controversie maggiormente ricorrenti? «Per quanto riguarda le materie oggetto delle controversie amministrate dalla Camera Arbitrale nel 2018, nel 28% dei casi si è trattato di controversie societarie e nel 17% di appalti. Seguono la fornitura, il trasferimento di un ramo d’azienda, la compravendita, la collaborazione professionale».

La mediazione

Un’altra opportunità per raggiungere un accordo la offre la mediazione. Ma che cosa è una mediazione e a cosa serve? La mediazione», spiega Nicola Giudice, mediatore civile e commerciale, attualmente responsabile del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, coordinatore del blog https://blogmediazione.com, è uno strumento che consente a due o più parti in lite di raggiungere un accordo grazie all’intervento di una terza persona neutrale: il mediatore.

Nicola Giudice, mediatore civile e commerciale, attualmente responsabile del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, coordinatore del blog https://blogmediazione.com

Costui non è né un giudice né un avvocato e il suo compito è quello di aiutare le parti a comunicare efficacemente tra loro per capire se e come sia possibile costruire insieme una soluzione soddisfacente per tutti». Che cosa distingue la mediazione dalla conciliazione? Si tratta, di fatto, dello stesso istituto. In pratica la mediazione è il percorso che le parti compiono per raggiungere un’intesa. La conciliazione è l’accordo che viene raggiunto dalle parti. La legge italiana parla di “mediazione finalizzata alla conciliazione”. Negli ultimi anni, in ogni caso, ha preso più piede il termine “mediazione” ed è quindi più facile sentire questo termine». Quali i vantaggi? «Grazie alla mediazione le parti possono trovare una soluzione che dia piena soddisfazione agli interessi di tutti. È possibile preservare i buoni rapporti tra le persone, discutere dei veri problemi che realmente interessano le parti ed evitare di disperdere tempo e risorse alla ricerca di una ragione che, talvolta, non è nemmeno così importante. È particolarmente importante sottolineare che in questo modo le parti, pur aiutate dal mediatore, mantengono il pieno controllo della situazione e decidere del proprio futuro. Immaginiamo il rapporto tra due soci fondatori di una redditizia attività imprenditoriale: è possibile che nel corso del tempo incomprensioni e differenze di vedute abbiano usurato la relazione. A questo può subentrare la sfiducia reciproca e, magari, un conflitto aperto e apparentemente insanabile. Ma è una buona ragione per iniziare un litigio che potrebbe compromettere la società, consumare energie e peggiorare i rapporti? Anche quando la situazione sembra compromessa possono aprirsi spazi di discussione e confronto e questo può consentire di trovare soluzioni che accontenti tutti e magari permettano di chiarirsi e riacquisire la fiducia perduta. Di questo servizio», precisa Giudice, «possono fruirne tutti: cittadini, imprese, professionisti e pubblica amministrazione. Chiunque abbia una controversia, purché riguardi diritti disponibili, può decidere di avviare una mediazione. In alcuni casi, poi, la legge prevede che le parti provino ad incontrarsi davanti ad un mediatore per decidere di avviare una mediazione. I costi, stabiliti dal Ministero della Giustizia, sono connessi al valore della controversia e sono facilmente consultabili sul sito della CAM. https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/index.php?id=29. E in questi casi, la legge prevede che ogni parte sia assistita dal proprio legale di fiducia. Il mio consiglio, quando le parti hanno un contratto, ad esempio riguardante la locazione di un immobile, è quello di inserire sempre una clausola che preveda l’esperimento di una mediazione in caso di controversie. Da precisare», aggiunge Giudice, «è che il valore delle controversie può variare: le liti che riguardano il consumatore finale possono avere un valore inferiore a 1.000 euro; all’opposto vi sono vicende plurimilionarie che riguardano lo sfruttamento di un brevetto o la costruzione di un edificio che possono valere decine di milioni di euro. Ogni anno la Camera Arbitrale gestisce circa 1000 procedimenti di mediazione aventi ad oggetto le materia più diverse».

Carmelo Ferraro, Dirigente dell’Ordine di Milano

Per fruire della mediazione oltre che alla Camera Arbitrale della Camera del Commercio, è possibile rivolgersi anche alla Camera di Conciliazione Forense di un tribunale italiano. Perciò What-u per avere anche un parere sull’altro fronte, e implementare le argomentazioni concernenti la mediazione, ha contattato Carmelo Ferraro a capo del Ordine degli Avvocati di Milano. «La mediazione», spiega Ferraro, «ha come obiettivo sia quello di riaprire i canali comunicativi tra parti che potrebbero aver interesse a rinsaldare un rapporto che si è interrotto ovvero a risolverlo definitivamente ma in bonis, sia quello di scongiurare l’eccessivo numero di cause lunghe e costose che comunque difficilmente finiscono col soddisfare anche coloro che risultano vincitori con una durata non superiore ai tre mesi. Chiunque intenda far valere un proprio diritto, laddove questo sia disponibile, può, o deve (nei casi previsti dal citato art. 5 comma 1 bis), ricorrere alla procedura di mediazione con l’assistenza obbligatoria di un legale». Poiché può essere facoltativa, obbligatoria e delegata, può spiegarci nel dettaglio in quali casi? «Diventa obbligatoria, quando la mediazione è condizione di procedibilità nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate…”. È facoltativa quando la procedura di mediazione, al di fuori di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, può essere attivata per tentare di conciliare una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. La variante delegata si palesa quando il giudice (nelle materie escluse dal citato art. 5 comma 1 bis) può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione previa valutazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti, e ciò anche in sede d’appello e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa». L’organismo di mediazione a cui ci si rivolge ha poteri decisori? «Né l’organismo né i mediatori, che presso gli organismi prestano la propria opera, hanno alcun potere decisorio. Solo le parti possono responsabilmente determinarsi a concludere un accordo che reputino vantaggioso per i loro interessi». Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo per risolvere il conflitto che cosa può accadere? «Le parti che hanno partecipato ad un procedimento di mediazione, senza tuttavia raggiungere un accordo, possono (sempre nelle materie di cui al citato art. 5 comma 1 bis solo dopo il fallimento del procedimento di mediazione) rivolgersi all’Autorità Giudiziaria». La rinuncia di una delle parti cosa comporta? In pratica che peso può avere nell’eventuale futura causa “la rinuncia” per chi ha pratica e quali conseguenze ha per la controparte? «Il legislatore ha previsto conseguenze in giudizio per la parte chiamata in mediazione (nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 bis) laddove questa non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza un giustificato motivo. Più precisamente, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e deve condannare al versamento alle casse dello Stato di una somma pari al contributo unificato la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento di mediazione». Il verbale, redatto dalle parti e dagli avvocati, è titolo esecutivo? «L’accordo sottoscritto in sede di mediazione dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale». Oltre all’organismo di conciliazione forense, per la mediazione c’è l’opportunità di rivolgersi anche alla Camera del Commercio. Quali le differenze? «Presso l’Organismo di Conciliazione Forense (OCF) dell’Odine degli Avvocati di Milano i mediatori sono tutti e solo avvocati iscritti all’Albo oltre che essere mediatori formati ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e ss.mm. L’OCF prevede le seguenti modalità di pagamento sia per le spese di avvio che per le indennità di mediazione: bonifico, contanti, assegno, bancomat e carta di credito. In Camera di Commercio ci risulta essere previsto soltanto il pagamento a mezzo bonifico. Le spese di avvio», conclude Ferraro, «restano sempre di euro 40+IVA (oltre alle spese vive) non applicando l’OCF la maggiorazione per le procedure di valore superiore a euro 250.000,00. Le indennità di mediazione, stabilite nel decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, sono applicate in misura ridotta anche alle procedure di mediazione volontaria e, inoltre, dette indennità non vengono maggiorate in caso di accordo raggiunto».

La mediazione c/o il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

In breve: come funziona

a cura di Nicola Giudice, mediatore civile e commerciale, attualmente responsabile del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

Chi intende avviare una mediazione, deposita una domanda presso il Servizio di conciliazione utilizzando i moduli scaricabili dal sito https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-civile-e-commerciale-d-lgs-28-2010/modulistica-e-trasmissione-atti.php?id=487

Sarà cura del Servizio invitare le parti al primo incontro di mediazione.

Si tratta di un momento informativo, della durata di un’ora, al termine del quale le parti devono manifestare la propria volontà a dar seguito alla mediazione o concludere il tentativo.

Nel caso in cui le parti decidano di proseguire, si apre il tavolo della mediazione con la fissazione di uno o più incontri di diversa durata a seconda delle necessità e previa disponibilità di tutti.

La partecipazione al primo incontro è subordinata al pagamento delle sole spese di avvio.

In caso di prosecuzione dovranno essere versate anche le indennità di mediazione, per le quali si rimanda al Tariffario del Servizio di conciliazione.

Chi partecipa

La presenza personale delle parti è fondamentale per la buona riuscita della mediazione. Quando la parte è una persona giuridica (società, ente pubblico) è necessario che siano presenti persone munite dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria in tutte le controversie per cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge. Nei casi di mediazione avviata per volontà delle parti l’assistenza di un avvocato di fiducia è comunque fortemente auspicabile.

Come si conclude

Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo o con un mancato accordo.

Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell’attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati di parte, l’accordo raggiunto ha la forza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.

Statisticamente coloro che hanno proseguito oltre l’incontro informativo, hanno raggiunto un accordo nel 75% dei casi e la procedura ha avuto una durata media di 45 giorni.

ARBITRATO INTERNAZIONALE

CRESCERÀ L’USO NELLE DISPUTE TRA INVESTITORI E STATI

Per il 97% è il mezzo migliore per risolvere le controversie oltreconfine

Il 99% lo raccomanda o lo userà in futuro

Gender gap: in 5 anni, uno su due ritiene che i collegi arbitrali siano sempre più “rosa”. Cresce di 10 punti percentuali in 4 anni la presenza femminile tra gli arbitri designati dalla Camera Arbitrale di Milano

Previsioni in crescita nei settori dell’energia, costruzioni, tecnologia e finanza

Ha toccato quota 99% il numero di arbitri, legali d’azienda e professionisti a livello mondiale consiglia o raccomanda l’arbitrato per risolvere in futuro le dispute tra soggetti di Paesi diversi. Già oggi è considerato il metodo migliore per risolvere le controversie oltreconfine per il 97% degli intervistati. Oltre uno su due ne apprezza l’esecutività del lodo, il 40% la sua flessibilità e la possibilità delle parti di scegliere gli arbitri (39%). Il 36% lo apprezza per la sua riservatezza, il 25% per l’imparzialità dell’organo giudicante. Solo il 12% per la velocità e il 3% per il costo. Note dolenti sono la mancanza di efficaci sanzioni durante il processo arbitrale (45%) e la mancanza di forza cogente verso terzi (39%). Uno su tre si lamenta dei tempi. Gap gender: per oltre uno su due (59%) degli intervistati negli ultimi 5 anni sono stati fatti importanti passi in avanti verso una maggiore presenza femminile nei tribunali arbitrali. Anche in Camera Arbitrale di Milano cresce di 10 punti percentuali la presenza di arbitri di sesso femminile nominati dalla stessa Camera passando dal 17,3% del 2015 al 27,5% del 2018. Futuro roseo anche per l’arbitrato internazionale per dispute tra Stato ed investitori privati per il 66% del campione intervistato.

Questi sono alcuni dei dati che saranno presentati nel corso della decima edizione dell’Annual Conference della Camera Arbitrale di Milano che si è tenuta venerdì 29 novembre a Milano. La Camera Arbitrale di Milano negli ultimi 5 anni ha gestito 236 procedimenti internazionali tra arbitrati e mediazioni. È di quasi 7 milioni di euro il valore medio annuo delle controversie arbitrali. In media in 13 mesi si arriva a una decisione. Si ricorre all’arbitrato nel 27,7% dei casi per motivi societari, nel 17% per appalti, nel 9,2% fornitura e nel 7% per vendita o cessione del ramo d’azienda.

L’Annual Conference

È l’evento della Camera Arbitrale di Milano che ogni anno mette a confronto oltre 100 tra esperti, arbitri, avvocati, legali di imprese e istituzioni, sullo stato dell’arte e sulle prospettive dell’arbitrato, anche in relazione alle best practices di realtà straniere. Gli iscritti provengono da tutto il mondo. In particolare, da Svizzera, Regno Unito, Francia, Germania, ma anche da realtà più lontane quali Argentina, Kenya e Paraguay.

Contenuti. Questa edizione, dal titolo “Arbitration in Wonderland”, si interroga sul possibile divario tra le aspettative dei fruitori dell’arbitrato -quali arbitri, parti, legali di impresa- e gli effettivi risultati che si ottengono. Dunque, mondo ideale in confronto alla realtà. In particolare, la discussione verterà su ciò che gli utilizzatori si aspettano da un arbitrato e su ciò che ottengono o non ottengono e, quindi, su ciò che può essere fatto per migliorare lo strumento e colmare l’eventuale gap tra aspettative e risultati.

Relatori: Stefano Azzali (Direttore Generale, Camera Arbitrale di Milano, Italy), Sébastien Besson (Lévy Kaufmann-Kohler, Switzerland), Susanne Grop-Stadler (Siemens, Germany), Paula Hodges QC (Herbert Smith Freehills, UK), Cesare Jermini (Bär & Karrer, Switzerland), Luca Radicati di Brozolo (Arblit, Italy), Laurence Shore (BonelliErede, Italy).

“L’arbitrato vive oggi un momento delicato” ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano. “Forse a causa della forte crescita del ricorso a questo strumento negli ultimi anni, comincia ad avvertirsi talvolta un gap tra le aspettative delle aziende, ma anche degli stessi legali, e la realtà del procedimento arbitrale. Come Camera Arbitrale ci interessa avviare un confronto tra tutti i protagonisti -avvocati, imprese, arbitri e istituzioni- così da poter trovare soluzioni concrete e condivise e rendere lo strumento più rispondente alle esigenze di chi lo utilizza. Se un arbitrato va male, è l’impresa a subirne le conseguenze. Quindi il legale d’impresa rappresenta il nostro interlocutore numero uno (seguito dagli studi legali e dagli arbitri). Il vantaggio dell’arbitrato? Con un arbitro esperto il terreno per eventuali tattiche dilatorie o eccezioni temerarie diventa molto meno fertile” avverte Azzali. “In arbitrato si tende (o almeno cosi dovrebbe essere…)  ad andare dritti al punto”.

L’indagine: metodo. La “Queen Mary University” di Londra, insieme alla sua Scuola di Arbitrato Internazionale (SIA) ha elaborato un’indagine sull’evoluzione dell’arbitrato internazionale. Condotta in due fasi, la prima quantitativa e la seconda qualitativa, l’indagine ha visto la partecipazione di 1.066 soggetti, tra professionisti, arbitri e legali d’impresa. Nella prima fase, sono state somministrate 53 domande a risposta multipla ad un primo campione di 922 persone, mentre nella seconda è stato intervistato, a voce o per telefono, un secondo campione composto da 142 persone. I partecipanti all’indagine ricoprono il ruolo di professionista (47%), arbitro e legale (12%), arbitro (10%) e legale interno d’azienda (10%). Provengono dall’Europa (35%), Asia (25%), America Latina (14%), Africa (10%), Medio Oriente (9%) e Nord America (8%). Lavorano principalmente nel settore Legale (46%), Costruzioni (9%), Energia (8%), Bancario (5%) e Spedizioni marittime (4%).

I risultati generali. Il 97% delle persone intervistate considera l’arbitrato il metodo migliore per risolvere le controversie, sia utilizzato come misura a sé stante (48%), sia utilizzato insieme ad altri strumenti ADR (49%). “L’esecutività del lodo arbitrale” è la caratteristica più apprezzata dell’arbitrato (64%), seguita dal suo essere un mezzo alternativo al sistema di giustizia ordinaria (60%), dalla sua flessibilità (40%) e dalla possibilità delle parti di scegliere gli arbitri (39%). Il costo continua ad essere il punto debole, seguito dalla “mancanza di efficaci sanzioni durante il processo arbitrale” e, infine, 1 su tre chiede maggiore velocità. Uno schiacciante 99% degli intervistati consiglia o prevede di scegliere l’arbitrato in futuro per risolvere le dispute che coinvolgono soggetti di nazionalità diversa.

Collegi Arbitrali e diversità. La diversità culturale e di genere nei collegi arbitrali migliorerebbe la qualità del procedimento arbitrale (di molto nel 18% dei casi) e con un qualche miglioramento per il 22% degli intervistati. Oltre uno su due (59%) ritiene che negli ultimi 5 anni siano stati fatti importanti passi in avanti nel rispetto della diversità di genere nei tribunali arbitrali.

Anche in Camera Arbitrale di Milano cresce di 10 punti percentuali la presenza di arbitri di sesso femminile nominati dalla stessa Camera passando dal 17,3% del 2015 al 27,5% del 2018

Mentre, solo 1 su 3 degli intervistati ritiene che si possa dire la stessa cosa in relazione alle altre diversità, quali quelle culturali, geografiche, etniche e relative all’età.

Scelta degli arbitri

Le parti tendenzialmente nominano gli arbitri in base al passaparola (77%), su segnalazione di colleghi (68%), informazioni accessibili pubblicamente (63%). Circa il 40% degli intervistati gradirebbe accedere ai lodi arbitrali emessi in precedenza dagli arbitri nominati, circa il 36% avere informazioni su quali temi gli arbitri hanno già affrontato in passato. L’80% delle persone che ha risposto vorrebbe rilasciare una valutazione sulla condotta degli arbitri alla fine della disputa e l’88% condividerla con l’istituzione arbitrale.       

Risorse, efficienza e riservatezza

In merito ad un’importante novità come il TPF (Third Party Funding) il finanziamento da parte di un terzo: il 56% dichiara di conoscere lo strumento, ma di non aver mai visto il suo utilizzo. Il 26% ne ha visto l’utilizzo e solo 16% l’ha utilizzato direttamente.

Il futuro

Il ricorso all’arbitrato internazionale tra parti di diversa nazionalità aumenterà per l’85% nei settori dell’energia, per l’82% nelle costruzioni, per l’81% nel settore della tecnologia e per il 56% nel settore bancario e finanziario. Futuro roseo anche per l’arbitrato internazionale per dispute tra Stato ed investitori privati per il 66% degli intervistati

Innovazione

Per il 98% bisognerebbe utilizzare più spesso la tecnologia in udienza (presentazioni multimediali e verbalizzazione elettronica in tempo reale), per il 91% l’archiviazione su Cloud, per l’89% le videoconferenze, per il 78% l’intelligenza artificiale (revisione di documenti attraverso la tecnologia e analisi di dati). Una alta quota (77%) ritiene che l’insieme delle norme arbitrali esistenti contengano il giusto livello di prescrizione su come condurre un procedimento, mentre solo una piccola parte (5%) ritiene che queste regole siano troppo prescrittive. L’80% crede che le norme arbitrali dovrebbero includere disposizioni relative alla condotta dell’arbitro in termini di standard di indipendenza, imparzialità ed efficienza. Le Istituzioni arbitrali sono nella posizione migliore per influenzare l’evoluzione futura dell’arbitrato internazionale, secondo l’80% degli intervistati. Più della metà (61%) ritiene che una maggiore efficienza, anche attraverso la tecnologia, sia il fattore che ha la maggiore probabilità di avere un impatto significativo sul futuro dell’arbitrato internazionale.

Arbitrato. Che cosa è?

La Camera Arbitrale di Milano è una società interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Si occupa dal 1988 di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare attraverso gli strumenti di arbitrato e mediazione, con l’obiettivo di garantire un servizio di gestione dei conflitti più efficiente, più rapido e vantaggioso per le imprese e per il mercato.

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che permette di risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. Caratteristica fondamentale è la possibilità delle parti di scegliere uno o più soggetti terzi (arbitri), esperti nella materia in questione, per dirimere una controversia mediante una decisione (lodo arbitrale) che produce gli stessi effetti di una sentenza ordinaria.  È possibile ricorrere all’arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto, una clausola arbitrale oppure, se la lite è già insorta, abbiano redatto un compromesso.

A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, come ad esempio quella di New York del 1958, i lodi arbitrali possono essere riconosciuti ed eseguiti in gran parte del mondo. Questo rappresenta un importante vantaggio in quanto permette di risolvere anche controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse



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