COVID-19 EUROPA OCCORRE UN SISTEMA SANITARIO COMUNE - WHAT-U

In una risoluzione adottata con 595 voti a favore, 50 contro e 41 astensioni oggi, il Parlamento europeo ha sottolineato la mancanza di una metodologia armonizzata per raccogliere e valutare il numero di persone infette, mancanza che porta a valutazioni diverse sul rischio sanitario e a restrizioni della libera circolazione per le persone che provengono da altri paesi dell’UE.


Dopo il dibattito di martedì con il Commissario Didier Reynders e il Ministro Michael Roth della Presidenza tedesca, il Parlamento esorta i Paesi UE a:

  • adottare la stessa definizione per casi positivi, decessi e recupero dall’infezione di COVID-19,
  • riconoscere reciprocamente i risultati dei test in tutti gli Stati membri
  • ridurre i tempi di attesa sproporzionati per i test,
  • stabilire un periodo di quarantena comune,
  • coordinare le restrizioni di viaggio quando necessarie, in linea con la proposta della Commissione e
  • discutere su come tornare il più rapidamente possibile a uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e piani di emergenza.


Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe essere incaricato a valutare il rischio di diffusione del virus e pubblicare una mappa dei rischi aggiornata settimanalmente (per regione) utilizzando un codice colore comune, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri.


Incoraggiare l’uso di applicazioni di tracciabilità


La risoluzione chiede infine alla Commissione di sviluppare un formulario armonizzato per la localizzazione dei passeggeri per creare la fiducia in un sistema di monitoraggio a livello europeo. L’uso di applicazioni di localizzazione dovrebbe essere incoraggiato nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati, secondo i deputati, che chiedono sistemi nazionali interoperabili entro ottobre, per consentire la localizzazione COVID-19 a livello europeo.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY