[gtranslate] CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DAL 28 FEBBRAIO VALIDE SOLO QUELLE DIGITALI - WHAT-U

Cambiano le regole per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19. Quelle nuove già dal 7 febbraio vengono emesse in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”).

Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo fino al 27 febbraio potrà ancora usarlo, ma dal 28 febbraio dovrà sostituirlo con quello in formato elettronico indispensabile per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19 e che sarà valido per tutto il territorio italiano.

L’attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell’assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione attraverso gli stessi canali attualmente utilizzati per ottenere il Green Pass.

La APP verificaC19 è già predisposta per il loro riconoscimento in piena sicurezza. Si tutela in questo modo il diritto alla privacy dei cittadini esenti e si rendono più rapide le operazioni di verifica.

Chi ha diritto all’esenzione?

Hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita.

La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY