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SCONTRI SULLE FRONTIERE: LA SPAGNA RIPRISTINA I CONTROLLI PER L’ITALIA


di Pat Sinclair

Un brusco strappo politico scuote i cieli del Mediterraneo nel cuore dell’estate. Lo scontro diplomatico tra il Governo italiano e l’esecutivo guidato dal premier Pedro Sánchez sulla gestione delle frontiere europee ha portato a una conseguenza diretta per migliaia di viaggiatori: il ripristino temporaneo dei controlli di sicurezza su tutte le rotte in arrivo dall’Italia verso la Spagna.

La scintilla e il botta e risposta diplomatico

La crisi nasce a seguito dell’ondata migratoria che ha colpito l’exclave spagnola di Ceuta. Il primo agosto l’Italia aveva annunciato il ripristino dei controlli alla frontiera sugli arrivi dalla Spagna, per prevenire potenziali infiltrazioni.

Madrid ha prima intimato a Roma di ritirare il provvedimento entro il fine settimana, ma al netto rifiuto di Palazzo Chigi — che rivendica la tutela della propria sicurezza nazionale — Sánchez ha risposto con la reciprocità. Le nuove disposizioni spagnole sono scattate ufficialmente alla mezzanotte dell’8 agosto e rimarranno in vigore fino al 7 settembre, coprendo l’intero mese di punta delle vacanze estive.

A chi si applicano le restrizioni?

La misura adottata dal governo di Madrid non riguarda tutti i turisti europei, ma è mirata esclusivamente a chi viaggia sulle tratte provenienti dall’Italia.

Tuttavia, le verifiche nei porti e negli aeroporti spagnoli non distinguono per nazionalità prima di fermare un viaggiatore: tutti i passeggeri sbarcati da voli o traghetti in partenza da scali italiani possono essere sottoposti a controlli a campione.

Cosa rischia chi viaggia e quali documenti servono

Non si tratta di un blocco delle frontiere o dell’obbligo di visti straordinari. Per i cittadini italiani ed europei che si recano in Spagna non cambia la natura del diritto alla libera circolazione, ma cambiano i tempi e le modalità di transito negli hub d’arrivo.

I controlli si concentrano sulla verifica di identità e nazionalità. Per superare i varchi senza intoppi, i turisti italiani devono tenere a portata di mano:

  • Carta d’Identità Elettronica (CIE) valida per l’espatrio.
  • Passaporto in corso di validità.

Va tenuto presente che le vecchie carte d’identità cartacee non sono più considerate valide per l’espatrio. Per quanto riguarda i cittadini extra-UE in arrivo dall’Italia, le verifiche sono molto più stringenti e prevedono il controllo approfondito di visti e permessi di soggiorno.

I principali disagi previsti riguardano possibili rallentamenti, code al gate e tempi d’attesa prolungati sia agli imbarchi italiani che agli sbarchi spagnoli in coincidenza con i giorni di massimo traffico turistico.

Il Codice Frontiere Schengen prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli ai propri confini interni.

È possibile reiterare il blocco temporaneo?

Sì, ma entro limiti temporali rigidi stabiliti dalla norma europea.

  1. Procedura ordinaria (minacce prevedibili): Lo Stato può reintrodurre i controlli per periodi di 30 giorni o per la durata della minaccia, prorogabili per periodi successivi fino a un massimo di 2 anni (o fino a 3 anni solo in situazioni eccezionali previa autorizzazione del Consiglio UE).
  2. Procedura d’urgenza (minacce improvvise): Per eventi imprevisti e urgenti, un Paese può applicare i controlli immediatamente per 1 mese, prorogabili fino a un massimo complessivo di 3 mesi.

Per ogni eventuale proroga, lo Stato ha l’obbligo formale di inviare una nuova notifica alla Commissione Europea e agli altri Paesi membri, dimostrando con una valutazione del rischio (risk assessment) che la minaccia persiste e che le verifiche alla frontiera rimangono un’estrema ratio.

Correttezza o violazione del trattato?

L’analisi va divisa sotto due profili: la legittimità formale e la sostanza dei principi europei.

Le motivazioni addotte (Sicurezza vs Gestioni Politiche)

  • La regola di Schengen: La sospensione è ammessa esclusivamente in presenza di una grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna (es. rischio terrorismo, grandi eventi a rischio, picchi straordinari di migrazione irregolare non gestibili diversamente). Deve rispettare il principio di proporzionalità e necessità ed essere applicata come extrema ratio.
  • Il caso Italia-Spagna:
    • L’Italia ha motivato il provvedimento citando il rischio di movimenti secondari e di infiltrazioni a seguito della crisi migratoria a Ceuta. Formale e tecnicamente rientra nelle causali previste dalle norme di pubblica sicurezza.
    • La risposta della Spagna, improntata al principio politico di “reciprocità” e reattiva nei confronti di un singolo Stato membro, si muove invece in una zona grigia dal punto di vista del diritto europeo.

Rispetto dei principi o violazione?

Se sul piano meramente burocratico e procedurale i Paesi si avvalgono di articoli esistenti nel Codice Frontiere (notificando formale inizio e durata alla Commissione), dal punto di vista dello spirito del Trattato di Schengen la condotta evidenzia forti criticità:

  • Sforamento del principio di proporzionalità: Usare le barriere di frontiera per tensioni diplomatiche o contese di natura politica snatura lo strumento eccezionale ideato da Schengen, trasformandolo in una misura ritorsiva o propagandistica.
  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: Più volte la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sanzionato gli Stati che reiterano o applicano controlli interni senza dimostrare l’esistenza di una nuova o diversa minaccia reale, ricordando che la libera circolazione è la regola fondamentale e le barriere nazionali ne costituiscono l’eccezione temporanea.

Sia l’Italia sia la Spagna hanno utilizzato gli artifizi procedurali del trattato sul piano formale, ma hanno forzato i principi di leale cooperazione e proporzionalità che sono alla base dell’area Schengen.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è espressa in modo molto severo e categorico sui tentativi degli Stati membri di trasformare le eccezioni temporanee di Schengen in barriere permanenti.

La pronuncia di riferimento è la sentenza fondamentale del 26 aprile 2022 (cause riunite C-368/20 e C-369/20), scaturita dal ricorso di un cittadino sanzionato alla frontiera tra Austria e Slovenia, dove i controlli venivano prorogati ininterrottamente da anni.

Il limite inderogabile dei 6 mesi (per la stessa minaccia)

La Corte ha stabilito che un Paese membro può reintrodurre i controlli per una grave minaccia alla sicurezza o all’ordine pubblico fino a un massimo di 6 mesi complessivi.

Una volta raggiunto questo limite, lo Stato non può prorogare ulteriormente i controlli basandosi sulla medesima minaccia originaria (es. la pressione migratoria in corso o il rischio generico di terrorismo). Per poterne attivare di nuovi, deve dimostrare l’insorgere di una nuova e distinta minaccia grave.

La libera circolazione come diritto fondamentale

Secondo la CGUE, la libera circolazione all’interno dello spazio Schengen è uno dei pilastri fondamentali dell’Unione. Ammettere che un Paese possa prorogare indefinitamente le verifiche ai confini interni adducendo la persistenza della stessa minaccia equivarrebbe a svuotare di significato il Trattato di Schengen, reintroducendo di fatto le vecchie frontiere nazionali in modo permanente.

L’illegittimità delle sanzioni

Un altro principio cardine emerso dalla giurisprudenza è che, se i controlli di frontiera vengono prorogati in violazione dei limiti temporali stabiliti dal diritto UE, tutte le sanzioni amministrative o le multe inflitte ai cittadini ai varchi sono da considerarsi illegittime e non applicabili.

Il nodo delle “pressioni politiche” e della ritorsione

I giudici di Lussemburgo hanno più volte ribadito che le misure di controllo ai confini interni devono rispondere rigorosamente ai criteri di necessità e proporzionalità. Utilizzare i controlli di frontiera come strumento politico, come misura ritorsiva o in risposta a divergenze diplomatiche tra Paesi vicini viola direttamente il principio di leale cooperazione (Articolo 4 del Trattato sull’Unione Europea), rendendo il provvedimento attaccabile da un punto di vista giuridico davanti alle corti europee.

I giudici europei hanno fissato un paletto chiaro: Schengen non è un menu a consumo da cui entrare e uscire per convenienza politica, e qualsiasi automatismo nel rinnovo dei controlli è contrario al diritto dell’Unione.

C’eravamo tanto amati

E dire che lo scorso 18 giugno Giorgia Meloni e Pedro Sánchez si erano incontrati a margine dei vertici europei, mostrando cordiali strette di mano, sorrisi d’ordinanza e dichiarazioni sulla necessità di una collaborazione strategica nel Mediterraneo. Una classica parabola da “c’eravamo tanto amati”: alleati e affabili durante gli appuntamenti formali a Bruxelles, ma pronti a scontrarsi a colpi di ripristino delle frontiere non appena la gestione dei flussi migratori tocca i rispettivi interessi politici e le opinioni pubbliche nazionali. Un paradosso che lascia sul campo la tanto decantata “solidarietà europea”, sostituita dalla spiacevole sensazione che la vicinanza valga solo a riflettori spenti.


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