[gtranslate] INDENNIZZO 600 EURO ANCHE PER IL LAVORO AUTONOMO DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - WHAT-U

di Manuela Pessi

In una dichiarazione video il sottosegretario al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) Cecilia Guerra ha confermato che gli agenti iscritti sia all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) sia all’Enasarco potranno accedere all’indennizzo dei 600 euro. Le organizzazioni degli agenti e rappresentanti di commercio, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, avevano sollecitato di fare immediata chiarezza sull’applicazione della misura: emergevano, infatti, dubbi nell’interpretazione letterale del decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo dove, nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennizzo, si fa riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli agenti e i rappresentanti di commercio, puntualizzavano le organizzazioni di categoria, sono contestualmente tenuti al versamento dei contributi previdenziali sia presso l’Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco. “L’intervento del sottosegretario Guerra”, hanno poi dichiarato Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci, “rimuove ogni dubbio d’interpretazione e contribuisce a restituire un po’ di fiducia a una categoria già fortemente penalizzata dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. I 230mila agenti e rappresentanti di commercio”, hanno sottolineano le organizzazioni sindacali, “sono determinanti per l’economia del nostro Paese contribuendo con la loro attività al 70% del Pil nazionale”.



Scopri di più da WHAT-U

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Scopri di più da WHAT-U

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY