ITALIA, CORTE DI APPELLO DELLA FIGC SANZIONA LA JUVE, ORA A 37 PUNTI, CON 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE - WHAT-U

La Corte d’appello federale della Figc ha sanzionato la Juventus con una penalizzazione di 15 punti nel processo plusvalenze. La Corte ha comminato una penalizzazione superiore a quella invocata dalla procura federale, che aveva chiesto il -9 per la società bianconera. La sanzione va scontata nell’attuale stagione sportiva: la Juventus, attualmente a 37 punti, secondo la sentenza scenderebbe a quota 22.

Nell’udienza odierna è stata discussa la riapertura del caso plusvalenze che coinvolgeva, oltre al club bianconero, altre 8 società (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Il procuratore federale Giuseppe Chinè, sulla base degli atti dell’inchiesta in corso a Torino, ha chiesto la revocazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’appello il 27 maggio scorso. La Corte ha riaperto il procedimento per la Juventus e ha prosciolto tutti gli altri club coinvolti.

In ambito bianconero, Chinè aveva chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex dirigente sportivo Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene.

La Corte ha sanzionato con una serie di inibizioni nel complesso 11 dirigenti bianconeri: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY