[gtranslate] Avviata la fase sperimentale della nuova banca dati nazionale per le locazioni brevi o per finalità turistiche - WHAT-U

È iniziato il rodaggio per la banca dati nazionale sugli affitti brevi. La fase sperimentale della nuova Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), istituita per la tutela dei consumatori. Cominciata il 3 giugno coinvolgendo i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia via via coinvolgerà tutte le Regioni con un ingresso graduale che consentirà di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. Dal 13 giugno la BDSR sarà disponibile anche agli utenti della regione Veneto, poi dell’Abruzzo e per ora è noto dal 26 giugno anche della Calabria. In seguito, sul sito del Ministero del Turismo sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Il Decreto-interoperabilità-BDSR Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 (prot. 16726/24) in attuazione dell’articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, individua le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche entrerà in vigore dopo la pubblicazione dell’avviso che attesterà l’entrata in funzione della nuova Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome. Una volta attivata interoperabilità su tutto il territorio italiano, sarà pubblicato un Avviso sulla Gazzetta Ufficiale attestante l’entrata in esercizio della BDSR su scala nazionale. E trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, l’acquisizione del CIN sarà obbligatoria.

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato. A cosa serve? Di fatto è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità. La pubblicazione del decreto del ministero del Turismo segna il percorso per l’integrazione di tutti i dati di Regioni e province autonome, con l’obiettivo di far emergere il sommerso nell’ambito di un mercato in crescita che, secondo alcune stime, è composto da un esercito da mezzo milione di abitazioni.

Ecco alcune delle informazioni che saranno presenti nella banca dati

  1. tipologia di alloggio
  2. ubicazione
  3. capacità ricettiva
  4. soggetto che esercita l’attività ricettiva
  5. codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Quali novità per il CIN?

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.

La fase 1 Pilota (o sperimentale) coinvolgerà man mano tutte le regioni.

Fase 2 – Entrata in funzione della nuova Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche BDSR

A conclusione della Fase 1 Pilota e comunque entro il 1° settembre 2024, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, che darà avvio alla Fase 2. L’entrata in funzione della BDSR permetterà di gestire le problematiche eventualmente emerse al momento dell’apertura della banca dati ai titolari e ai gestori delle strutture turistico ricettive e ai locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, al fine di ottenere il CIN. Entro i termini di cui all’articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, tutti i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche dovranno accedere alla BDSR, per integrare  i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva per ottenere il CIN.

Decorso inutilmente tale termine, ferma restando la possibilità di accedere anche successivamente alla BDSR, il rischio sarà poi quello di essere passibili delle sanzioni previste nell’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

  1. Alla piattaforma si accederà attraverso identificazione SPID. Il sistema, una volta effettuato l’accesso attraverso i suddetti strumenti certificati di riconoscimento, individuerà autonomamente le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato, in tal modo consentendo allo stesso l’inserimento delle informazioni mancanti per l’ottenimento del CIN.
  2. Al corretto completamento del set informativo, l’utente potrà visualizzare il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN. Il rilascio del CIN non esonera l’interessato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive normative regionali, delle Province autonome e comunali per l’esercizio dell’attività ricettiva, quali il conseguimento del titolo abilitativo ovvero la presentazione di SCIA o di altra comunicazione richiesta a tal fine. Le dichiarazioni effettuate dagli utenti per ottenere il CIN vengono rese sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza della applicabilità delle conseguenti sanzioni.
  3. I titolari e i gestori di strutture turistico-ricettive o i locatori di unità immobiliari che hanno adempiuto agli obblighi imposti dagli enti territoriali, ma non individuano in BDSR il proprio immobile o non riescono ad accedere al database in quanto soggetti non abilitati, sono tenuti a segnalarlo alle Regioni e alle Province autonome competenti territorialmente attraverso una procedura telematica prevista dal sistema operativo in interoperabilità che prevede la compilazione di tutte le informazioni necessarie al rilascio del CIN.

Entro 30 giorni dalla segnalazione, la verifica può dare esito: a) positivo: in tal caso si provvede all’aggiornamento del dato nella banca dati regionale o della Provincia autonoma onde consentirne la visualizzazione nella BDSR che, accertata la completezza del set informativo in regime di interoperabilità, rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta; b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR; 6 c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). L’esito negativo della verifica comunicato successivamente all’inutile decorso del termine comporta la revoca di tale CIN. Durante la fase di verifica è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Al fine di supportare le Regioni e le Province autonome nella fase iniziale della BDSR e ridurre al minimo i disservizi per l’utenza, il Ministero fornirà assistenza alle Regioni e alle Province autonome, senza alcun onere aggiuntivo a loro carico.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè

“La Banca dati delle strutture ricettive è frutto di un importante lavoro tecnico condotto e coordinato dal Ministero e portato avanti in maniera sinergica e condivisa con Regioni e Province Autonome. Dimostriamo, ancora una volta, come il gioco di squadra – centrale nella visione del dicastero e del governo – sia la chiave per raggiungere risultati importanti e concreti. Con questa piattaforma, basata sul modello di interoperabilità, dotiamo finalmente il sistema ricettivo e l’industria turistica di uno strumento di contrasto all’abusivismo e di tutela del consumatore” ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Dal 26 giugno anche la Calabria si unisce ad Abruzzo, Puglia e Veneto nella fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR). Nel corso delle prossime settimane, il sito del Ministero fornirà aggiornamenti sull’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a coprire gradualmente l’intero territorio nazionale.Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’acquisizione del CIN sarà obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ dedicate.

Informazioni utili

Sei un titolare / gestore o delegato di una struttura ricettiva e hai bisogno di supporto?
Scarica il manuale oppure contatta l’assistenza

Sei un operatore Regione / Provincia Autonoma o un’operatore comunale e hai bisogno di supporto?
Scarica il manuale oppure contatta l’assistenza operatori

È inoltre disponibile un Contact center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per assistenza e informazioni di carattere generale sulle attività del Ministero.
Tel. 06.164169910

Legislazione:

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), è disponibile il Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 (prot. 16726/24) recante “Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche”. Si precisa che le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del decreto.



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