[gtranslate] DONNE NEI CDA, NUOVE NORME UE PER LA PARITÀ DI GENERE - WHAT-U


Tutte le grandi società quotate in borsa nell’UE dovranno adottare delle misure per aumentare il numero di donne presenti nei consigli di amministrazione. I deputati discuteranno martedì mattina la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che introdurrà procedure di assunzione trasparenti nelle aziende. L’obiettivo è quello di garantire che, entro il 30 luglio 2026, almeno il 40% degli amministratori non esecutivi o il 33% degli amministratori nelle grandi aziende siano donne. Le piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti sono escluse dall’applicazione della direttiva. Secondo la legislazione, già concordata con i governi, i Paesi UE dovranno introdurre sanzioni dissuasive e proporzionate, come multe, per le aziende che non rispettano procedure di nomina aperte e trasparenti. Inoltre, si dovrà designare l’organo giudiziario che avrà la capacità di annullare la creazione di un consiglio di amministrazione designato dall’azienda in violazione della direttiva. Una volta approvata formalmente dal Parlamento, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. I Paesi UE disporranno di due anni di tempo per recepire le norme nel proprio ordinamento. Allo stato attuale, solo il 30,6% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in borsa dell’UE sono donne, con differenze significative tra i Paesi UE (dal 45,3% in Francia all’8,5% a Cipro).


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY