[gtranslate] ECCO TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER FARE DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA - WHAT-U

Secondo le stime di Istat circa un terzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza avrà l’obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro. E’ quanto emerge dalla simulazione, presentata in audizione alla Camera sul decretone, che calcola una platea complessiva di 2,7 milioni di individui. Si tratta di 897 mila persone, oltre la metà tra i 45 e i 64 anni: circa 600 mila ha la licenza media o nessun titolo di studio. In prevalenza si tratta di disoccupati (492mila) e casalinghe (373mila). Gli extracomunitari sono circa 100mila.

Quello che invece è certo è che da domani mercoledì 6 marzo sarà possibile presentare le domande per la richiesta sia del Reddito di Cittadinanza sia della Pensione di Cittadinanza, (beneficio economico introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), già disponibili da alcuni giorni sul sito dell’Inps per avere i primi accrediti sulle apposite card dalla metà di aprile.

Inps ha predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande, le quali potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

  • agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet;
  • on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Prima di presentare domanda gli interessati devono avere presentato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio di ISEE.

Non è necessario allegare alla domanda alcun documento, né l’attestazione ISEE, che verrà abbinata alle domande in modalità telematica direttamente dall’Inps.

Le domande presentate saranno trasmesse all’Inps che eseguirà la verifica dei requisiti e provvederà ad accoglierle o rigettarle.

Per le domande accolte, Poste Italiane inviterà gli interessati presso i propri sportelli per il ritiro della carta del Reddito di Cittadinanza.

Sabrina Bui,
titolare di Caf Italia patronato Epas di Milano, è una delle maggiori esperte di previdenza sul territorio lombardo

Per chiedere qualche informazione in più sui quesiti più ricorrenti What-u si è rivolto alla titolare di Caf Italia patronato Epas di Milano, Sabrina Bui, con esperienza trentennale nel settore previdenziale, che ha completato le risposte già fornite da Inps sul suo sito, con ulteriori informazioni sia sul Reddito di  cittadinanza, sia sulla Pensione di  Cittadinanza e su molti altri aspetti che riguardano reddito di inclusione e pensioni. 

Cos’è il Reddito di cittadinanza?

È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.

Che differenza c’è con la Pensione di cittadinanza?

La pensione di cittadinanza è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. Per avere diritto a questo sussidio però tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere un’età pari o superiore a 67 anni. Per chi già è beneficiario del reddito di cittadinanza, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.

Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?

• Cittadini italiani e dell’Unione Europea

• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)

• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano) Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Chi non può presentare domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza?

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Come si può presentare la domanda per il Reddito di cittadinanza e per la Pensione di cittadinanza? 

La domanda può essere presentata: • in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste • on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link http://www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sitowww.spid.gov.it) • la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Quali documenti occorrono per fare la domanda? 

Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda. 

Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda?

Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve: a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc).

Come si può rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)? 

I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda. Al momento, la DID può essere resa: • presso i Centri per l’impiego • presso i patronati convenzionati con l’ANPAL La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione. 

Tutti devono comunque rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro ossia la DID?

No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti: • minorenni • beneficiari del Rdc pensionati • beneficiari della Pensione di cittadinanza • soggetti di oltre 65 anni dieta • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato • soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID: • i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

Chi ha redditi o patrimoni oppure percepisce trattamenti assistenziali, può comunque accedere al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza? 

Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:

• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione

• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato. Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:

No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta

No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti

No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti

Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale

No a navi e imbarcazioni da diporto Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc).

A quanto ammonta il beneficio economico?

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico: • La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni) • La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc).In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc. In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui. Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro. 

Come e quando avviene il pagamento?

Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo. 

Successivamente al 6 marzo quando si potrà chiedere il beneficio?

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese sempre con le stesse modalità ossia:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Prima di recarsi alle Poste o al Caf occorre ricordarsi di stampare prima il modulo perché spetta al richiedente munirsi preventivamente della documentazione cartacea.

Come si può utilizzare la Carta del Reddito di cittadinanza?   

La carta Rdc si può utilizzare per:

• fare alcune spese di beni di consumo

• pagare utenze

• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è paria 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro)

• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare

• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo. La Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?

Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico. 

Se in corso di fruizione varia il nucleo familiare si perde il beneficio?

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda. Esempio di variazione nucleo familiare diversa da nascita o decesso: Lucia e Cristiano sono sposati ed insieme a loro figlio Giuseppe percepiscono il Rdc. Giuseppe di età non superiore a 26 anni, fa parte del loro nucleo familiare in quanto maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, ed è ancora a carico fiscalmente dei genitori. Qualora Giuseppe si sposasse e/o avesse figli entrerebbe a far parte di un nucleo diverso da quello dei suoi genitori, i quali dovranno presentare una nuova DSU entro 2 mesi dalla variazione ed anche una nuova domanda di Rdc. Resta inteso che anche Giuseppe potrebbe presentare domanda di Rdc per il suo nuovo nucleo familiare. 

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono compatibili con la percezione di Naspi?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

Il Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o di impresa?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com,recandosi ai CAF convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo). Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc).

In caso di assunzione di un Beneficiario di Reddito di cittadinanza è prevista qualche agevolazione per l’impresa che assume? 

Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili. 

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono compatibili con la percezione delle prestazioni destinate agli invalidi civili? 

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni. 

In quali casi si verifica la decadenza dal Reddito di cittadinanza?

La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:

• manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale

• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione

• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua

• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU

Che tipo di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano?

Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc).

 
 È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione 


 Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna 


 Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito. www.inps.it Contact center 803 164 (gratuito da rete fissa) 06 164 164 (da rete mobile).

CHE COSA OCCORRE SAPERE IN PIÙ?

Quota 100

«Con l’entrata in vigore del DL 4/2019 (dal 29 Gennaio 2019), la cosiddetta QUOTA 100, il legislatore ha introdotto da quest’anno la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 di contributi sino al 31.12.2021. La misura è abbinata al ripristino delle finestre mobili in misura pari a tre mesi per il settore privato e a sei mesi per il pubblico impiego», spiega la Bui. «Va chiarito che l’introduzione dell’opportunità andare in pensione con quota 100 non cancella le altre opportunità di andare in pensione, ma si aggiunge agli altri canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia). La misura al momento ha però carattere sperimentale quindi vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, cioè, il diritto a pensione. Va ricordato», prosegue Bui, «che il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita, che scatterà il 1° gennaio 2021».

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

«Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani», prosegue Bui.
«E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi».

Finestre

«Quota 100 reintroduce il sistema delle finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Quest’anno la prima uscita è fissata al 1° aprile 2019 (per il settore privato per chi ha i requisiti entro il 31.12.2018) e al 1° agosto 2019 (e per il settore pubblico per chi ha i requisiti entro il 29.1.2019). Le domande di pensionamento potevano essere presentate già a far data dal 29 gennaio 2019. Quindi c’è ancora tempo».

Opzione pensione anticipata con deroghe Dini

«In questo caso c’è la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. Va però precisato che la legge Dini contiene una penalizzazione, perché la pensione viene totalmente calcolata con l’opzione contributiva». Quali i requisiti? Spiega la Bui: «Possedere meno di 18 anni di contributi, avere almeno un contributo accreditato prima del 31 dicembre 1995, avere almeno 5 anni di contributi accreditati dopo il 1996. In ogni caso l’accesso alla pensione è vincolato al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. In più per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo utilizzato dalla deroga Dini è indispensabile che l’importo dell’assegno sia pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale Inps. Quando si opta per questa scelta restano validi tutti i contributi utili, riscatto, volontari e figurativi, purché chi fa domanda sia iscritto al fondo lavoratori dipendenti, gestioni speciali, autonomi inps, ex inpdap, ex enpals, ex Ipost».


Opzione pensione anticipata con deroghe Amato

«Con questa opzione viene offerta l’opportunità di andare in pensione con 15 anni di contributi. Ma a cambiare sono i requisiti».

Prima deroga

«Questa opzione è valida solo per per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano versato 15 anni di contributi, pari a 780 settimane. Contributi: Volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzioni, anche quelli versati all’estero. Lavoratori: iscritti nel Fondo Lavoratori Dipendenti(Fpld), nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps, ex Inpdap, ex Enpals e ex Ipost».


Seconda deroga

«Offre l’opportunità di andare in pensione con 15 anni di contributi per chi è stato autorizzato al versamento dei contributi volontari prima del 31 dicembre 1992. La deroga non è valida per gli iscritti all’ex Inpdap e all’ex Ipost».

Terza deroga

«Riguarda l’opportunità di andare in pensione con 15 anni di contributi ai soli lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o a un fondo sostitutivo o esonerativo con determinati requisiti: almeno 25 anni di anzianità assicurativa, quindi il primo versamento contributivo deve essere stato versato almeno 25 anni prima del pensionamento; 15 anni di contributi di cui almeno 10 lavorati in maniera discontinua ossia per periodi inferiori alle 52 settimane».

i famosi diritti inespressi

«Le persone che hanno un importo molto basso della pensione da lavoro o assegno sociale, possono richiedere un aumento della stessa, ai 70 anni per raggiungere un massimo di importo di euro 638 mensili purché siano andati in pensione prima dell’ 1/01/1996.

Che cosa è la contribuzione utile?

«Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l’articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente – ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 –  la contribuzione mista, presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO (sono fuori le casse professionali)».


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