ARRIVA L'INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO, ECCO COME RICHIEDERLA - WHAT-U

ph-Andrea-Ranzi

Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) pubblicato nella G.U. lo scorso 2 dicembre, è stata introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo una misura, al pari di ogni altro ammortizzatore sociale, che ha il fine di sostenere economicamente i lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro. 

L’indennità di discontinuità è prevista, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, e la domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno. In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023. A tal fine, la domanda può essere presentata in modalità telematica dal 4 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Ecco cosa occorre sapere nel dettaglio

I requisiti ( art. 2 ) – L’ indennità è riconosciuta, previa domanda dell’interessato, ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei lavoratori dello spettacolo in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e con almeno 60 giorni di contribuzione accreditata al Fondo, a condizione che il reddito da lavoro sia derivante in via prevalente dall’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione al Fondo spettacolo. Nel computo dei 60 gorni di contribuzione non si calcolano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di disoccupazione ALAS o NASpI percepite nel medesimo anno. 

Durata dell’ indennità ( art. 3, c.1 ) – L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda, con detrazione delle giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. 

Misura dell’ indennità ( art. 3, c. 2 ) – La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione. Corrisposta in ‘unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate di contribuzione derivanti dall’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione la Fondo Spettacolo. 

Formazione e aggiornamento ( art. 5 ) – Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, i lavoratori percettori dell’indennità devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

Incumulabilità con altre indennità ( art. 6 ) – Ai sensi dell’ art. 6 del Decreto, l’indennità non è cumulabile in riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l’ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l’assegno ordinario di invalidità. 

Contribuzione di finanziamento ( art. 7 ) – A decorrere dal 1° gennaio 2024l’ indennità è finanziata con un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari al 1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. 

Periodi di competenza 2022 ( art. 8 ) – Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato. 

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il Messaggio 4332 del 04/12/2023 recante le prime indicazioni operative, cui seguirà la specifica Circolare attuativa.



Scopri di più da WHAT-U

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli via e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Scopri di più da WHAT-U

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading

Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)

Realizzazione: What-u Need to know what-u@what-u.com

DISCLAMER - PRIVACY