[gtranslate] COVID-19 ITALIA VS REGNO UNITO, PRO E CONTRO DELLA FASE 2 - WHAT-U

di Marina Percivalle

Dopo i primi segnali di allentamento del lockdown, che già hanno generato molte  polemiche, tutti attendono con impazienza la riapertura di barbieri, parrucchieri e centri estetici per poter tornare a forme di socialità un po’ meno informali. Il timore in Italia è che a partire dal 18 maggio, giorno del via libera perché riapriranno la maggior parte delle attività, possa accadere ciò che è successo a Londra, una settimana fa, appena si sono ammorbidite un po’ le regole, dove nonostante due mesi di raccomandazioni e suggerimenti degli esperti sui comportamenti da adottare per evitare il contagio, la metro è stata presa letteralmente d’assalto in barba al social distancing e al senso civico.

È bastato parlare di un ammorbidimento delle regole del lockdown, per togliere qualsiasi remora ai pendolari londinesi che hanno viaggiato vis à vis, sui vagoni della London Underground. Alcuni filmati della metropolitana, infatti, hanno mostrano binari gremiti di passanti: “La metro? Più piena di prima negli orari di punta”, ha detto un conducente. “Il numero di passeggeri è salito in modo notevole” ha dichiarato il responsabile della fermata di Manchester Piccadilly. “Sono tante le persone che viaggiano con grossi bagagli, rispetto alle scorse settimane”.

E dire che proprio in questi giorni Boris Johnson ha incoraggiato attivamente chiunque non potesse effettuare lo smart working a non tornare sul posto di lavoro. Un consiglio che ha sollevato un mare di critiche, sulle quali ha cercato di mettere una pezza il Segretario di Stato per gli affari esteri Dominic Raab, che ha incoraggiato le persone a muoversi, ma gradatamente.Il problema di base è che attualmente sulle metropolitane londinesi attualmente si sta muovendo solo il 5% delle persone di prassi circolanti, mentre sui bus il 10%. “E non è possibile aumentare le corse senza infrangere le regole” ha chiosato il sindaco di Londra Sadik Khan, invitando tutti a indossare sempre mascherine o almeno a coprirsi il volto sui mezzi pubblici.“Il nostro messaggio a tutti i datori di lavoro che chiedono ai dipendenti di tornare è questo: per favore, scaglionate l’inizio turno, e per favore scaglionate i turni, così da evitare la congestione dei mezzi pubblici che potrebbe portare ad un aumento dei contagi rispetto ai tassi attuali”, suggerendo in altre parole, di preferire i mezzi privati, come l’auto o lo scooter, alla calca su treni e sui bus”.

E se a Londra il Primo Ministro Boris Johnson, durante la sua conferenza stampa televisiva del 10 maggio ha dichiarato che i parrucchieri, così come tutti i servizi di cura alla persona, sono considerati come attività ad alto rischio a causa della prossimità tra persone imposta dalla tipologia di trattamenti, in Italia tra due giorni (e non dopo il 4 luglio come nel Regno Unito) ci sarà la corsa al ritocco e al taglio di capelli finora rimandato.

E se il governo di Boris Johnson ha redatto un documento di ben 60 pagine intitolato “Our Plan to Rebuild”, ovvero il piano per la ricostruzione per il re-start, tra l’altro mal digerito dal presidente della British Hair Fellowship, che ritiene che l’adozione di misure personalizzate da parte di quei centri che ritengono le misure prescritte non siano sufficienti a garantire la sicurezza di lavoratori e dei clienti, il premier Conte ha diramato, anche sul sito del Governo, le nuove regole da seguire a partire da lunedì.

Anche nella capitale londinese, come in Italia c’è chi ipotizza che molte attività non riapriranno mai, in particolar modo a Londra, dove il valore degli immobili è molto alto. Il governo, infatti, ha sviluppato un sistema di aiuti economici basati sul valore stimato di ogni singola attività, ma in una grande metropoli anche i piccoli negozi occupano porzioni di suolo che fanno lievitare indirettamente il loro valore al netto dei loro guadagni.

Conte, Covid-19, tutte le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



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